Medicina del Lavoro - ISOLA srl





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Medicina del Lavoro

MEDICINA DEL LAVORO  


Il nostro Servizio di Medicina del Lavoro fornisce alle Aziende servizi in ambito di Sorveglianza Sanitaria sul luogo di lavoro, avvalendosi di personale altamente qualificato.
Con una programmazione concertata in funzione delle esigenze aziendali, la nostra struttura provvede ad eseguire gli accertamenti sanitari richiesti:

  • Presa in carico dell’Azienda da parte del Medico Competente secondo il Dlg 81/2008

  • Sopralluogo aziendale e stesura del relativo protocollo sanitario

  • Visite di Medicina del Lavoro: preassuntive, preventive, periodiche con compilazione di cartella sanitaria e giudizio di idoneità alla mansione specifica

  • Accertamenti sanitari integrativi quali Analisi di laboratorio ed Esami ematochimici e tossicologici

  • Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (screening e test di conferma)

  • Esami strumentali Audiometria, Spirometria, Elettrocardiogramma, accertamenti ergoftalmologici con VST.


CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Si svolgono corsi di Primo Intervento secondo i disposti del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni. Il Corso di primo soccorso aziendale può essere organizzato presso la sede del cliente, oppure presso strutture convenzionate.
La nostra segreteria cura inoltre le scadenze delle periodicità, così come definite nel “Protocollo di Sorveglianza sanitaria”.
E’ possibile usufruire del servizio a domicilio presso la sede aziendale previo accordo con la nostra segreteria.
Puntualità ed efficienza sono garantite dalla professionalità delle risorse umane impiegate e da processi informatici altamente integrati.



RINNOVO PATENTI DI GUIDA

La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare:

- A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente
- Servizi di base del distretto sanitario
- Ministero della Sanità
- Ferrovie dello Stato
- Militare in S.p.E.
- Polizia di Stato
- Corpo nazionale VV.FF.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale - CML:,
- situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida

- patenti speciali
- patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età,

A seguito di tale visita ed in relazione all'esito della stessa, possono configurarsi i seguenti casi:

• rinnovo della patente, se permangono sufficienti requisiti psicofisici Qualora siano superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente;

• rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale cadenza prevista nel CDS. Ciò potrà avvenire tuttavia solo da parte delle CML (Commissioni Mediche Locali);

• declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti ;
• sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti;
• revoca, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva.

Dal 9 gennaio 2014 ( nuova procedura Rinnovo Patenti )

recarsi presso uno dei medici a ciò abilitati o presso le CML per effettuare la visita, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare;

Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare :

- l’attestazione dei versamenti (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione civile - i codici causali non sono obbligatori:

  • di € 9,00 sul c/c 9001

  • di € 16,00 sul c/c 4028

  • - una foto recente formato tessera;


Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente.

Successivamente il Ministero invia una nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 gg dalla visita medica, il cittadino potrà contattare al numero verde 800979416 che fornirà le informazioni riguardanti la spedizione.

Il servizio è disponibile h.24 e 7 giorni su 7 con risponditore automatico  e dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30  dal luned' al venerdì per parlare con un operatore.

La conferma di validità in via telematica non è possibile nei seguenti casi:

- richiesta presentata prima di quattro mesi antecedenti la data di scadenza della validità della patente;
- rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
- rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;
- declassamenti di patente con contestuale conferma di validità.
- rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell'Interno;
- rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
- rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili.

Nei suddetti casi il rinnovo dovrà essere effettuato presso l'UMC, presentando domanda di duplicato della patente di guida, corredata della prescritta documentazione e del certificato medico in bollo.

DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE
La durata delle patenti è fissata in relazione all’età del conducente e alla categoria della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso).

Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.

Visualizza la Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti

Per i cittadini italiani che abbiano in scadenza la propria patente di guida rilasciata in Italia, qualora siano:

• residenti in uno Stato UE: devono rivolgersi all'autorità amministrativa dello Stato presso cui sono residenti;
• residenti in uno Stato non comunitario per un periodo di almeno sei mesi: possono ottenere la conferma di validità della patente dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, tranne nei casi in cui:
- la competenza all'accertamento sanitario sia riservata alla CML- Commissioni Mediche Locali;
- si tratti di soggetti affetti da diabete.
Le autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari, rilasceranno una specifica attestazione, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida, per il periodo di permanenza all'estero. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo la normale procedura.

 
 
 
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