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MEDICINA DEL LAVORO
Il nostro Servizio di Medicina del Lavoro fornisce alle Aziende servizi in ambito di Sorveglianza Sanitaria sul luogo di lavoro, avvalendosi di personale altamente qualificato.
Con una programmazione concertata in funzione delle esigenze aziendali, la nostra struttura provvede ad eseguire gli accertamenti sanitari richiesti:
Presa in carico dell’Azienda da parte del Medico Competente secondo il Dlg 81/2008
Sopralluogo aziendale e stesura del relativo protocollo sanitario
Visite di Medicina del Lavoro: preassuntive, preventive, periodiche con compilazione di cartella sanitaria e giudizio di idoneità alla mansione specifica
Accertamenti sanitari integrativi quali Analisi di laboratorio ed Esami ematochimici e tossicologici
Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (screening e test di conferma)
Esami strumentali Audiometria, Spirometria, Elettrocardiogramma, accertamenti ergoftalmologici con VST.
CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Si svolgono corsi di Primo Intervento secondo i disposti del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni. Il Corso di primo soccorso aziendale può essere organizzato presso la sede del cliente, oppure presso strutture convenzionate.
La nostra segreteria cura inoltre le scadenze delle periodicità, così come definite nel “Protocollo di Sorveglianza sanitaria”.
E’ possibile usufruire del servizio a domicilio presso la sede aziendale previo accordo con la nostra segreteria.
Puntualità ed efficienza sono garantite dalla professionalità delle risorse umane impiegate e da processi informatici altamente integrati.
RINNOVO PATENTI DI GUIDA
La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare:
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Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale -
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A seguito di tale visita ed in relazione all'esito della stessa, possono configurarsi i seguenti casi:
• rinnovo della patente, se permangono sufficienti requisiti psicofisici Qualora siano superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente;
• rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale cadenza prevista nel CDS. Ciò potrà avvenire tuttavia solo da parte delle CML (Commissioni Mediche Locali);
• declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti ;
• sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti;
• revoca, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva.
Dal 9 gennaio 2014 ( nuova procedura Rinnovo Patenti )
recarsi presso uno dei medici a ciò abilitati o presso le CML per effettuare la visita, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare;
Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare :
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di € 9,00 sul c/c 9001
di € 16,00 sul c/c 4028
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Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.
Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 gg dalla visita medica, il cittadino potrà contattare al numero verde 800979416 che fornirà le informazioni riguardanti la spedizione.
Il servizio è disponibile h.24 e 7 giorni su 7 con risponditore automatico e dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30 dal luned' al venerdì per parlare con un operatore.
La conferma di validità in via telematica non è possibile nei seguenti casi:
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Nei suddetti casi il rinnovo dovrà essere effettuato presso l'UMC, presentando domanda di duplicato della patente di guida, corredata della prescritta documentazione e del certificato medico in bollo.
La durata delle patenti è fissata in relazione all’età del conducente e alla categoria della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso).
Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.
Visualizza la Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti
Per i cittadini italiani che abbiano in scadenza la propria patente di guida rilasciata in Italia, qualora siano:
• residenti in uno Stato UE: devono rivolgersi all'autorità amministrativa dello Stato presso cui sono residenti;
• residenti in uno Stato non comunitario per un periodo di almeno sei mesi: possono ottenere la conferma di validità della patente dalle autorità diplomatico-
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Le autorità diplomatico-